STATUTO DEL MLAL TRENTINO ONLUS

Titolo I

Denominazione – Sede – Durata

ART. 1 – Denominazione

E’ costituita l’Associazione non a scopo di lucro denominata “MLAL Trentino Onlus”. L’associazione agli effetti fiscali assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.L. n. 460 del 04/12/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e pertanto è tenuta ad utilizzare la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS” in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L’associazione è affiliata all’Associazione Movimento Laici Europa, Africa e America Latina (MLAL) Onlus di Verona. L’affiliazione comporta l’accettazione – da parte di MLAL Trentino Onlus – degli orientamenti generali e dello statuto del MLAL Onlus di Verona.

Qualora venissero meno i presupposti del patto di affiliazione, di cui ad una specifica convenzione sottoscritta tra le parti, l’Associazione MLAL Trentino Onlus rinuncerà alla denominazione MLAL.

ART.2 – Sede

L’Associazione ha sede legale in Rovereto.

Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

ART.3 – Durata

L’Associazione ha durata fino al 2028. L’Assemblea straordinaria dei soci potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

Titolo II

Scopo ed Oggetto

ART.4 – Scopo

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore della tutela e promozione dei diritti civili ovunque penalizzati, nello spirito esclusivo di solidarietà trai popoli.

ART.5 – Oggetto

L’oggetto dell’attività dell’Associazione riguarda:

  1. a) la promozione e realizzazione di attività di solidarietà internazionale e di aiuto umanitario destinate ai componenti di collettività estere, nel campo dello sviluppo umano, sociale, economico e culturale, in partenariato con realtà locali, che permettano di garantire alle popolazioni più svantaggiate il pieno rispetto dei diritti umani;
  2. b) la realizzazione di attività informative e di sensibilizzazione che favoriscano la crescita di una cultura di solidarietà verso le popolazioni del Sud del Mondo e di rispetto dei diritti umani, nell’ambito di attività di “Educazione allo Sviluppo e alla Solidarietà e Cooperazione Internazionale”;
  3. c) la formazione di propri operatori che si impegnino a prestare la loro opera a favore dei Paesi del Sud del Mondo;
  4. d) l’ideazione, produzione e distribuzione di pubblicazioni, materiale educativo e informativo relativi all’oggetto e allo svolgimento delle proprie attività;
  5. e) l’organizzazione e realizzazione di seminari, corsi, convegni, conferenze, mostre e dibattiti, nelle proprie sedi o altrove;
  6. f) l’organizzazione di manifestazioni e campagne di sensibilizzazione per la promozione delle attività specifiche di cui allo scopo e all’oggetto sociale, ivi compresa la raccolta di fondi a sostegno dei programmi sociali;
  7. g) lo svolgimento di ogni altra attività connessa con gli scopi dell’Associazione.

L’Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui alla lettera a) del I comma D.L. n. 460 del 04/12/97, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

L’Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all’oggetto sociale.

Titolo III

Soci

ART.6 – Adesioni

Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell’associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

I soci possono essere persone fisiche e/o giuridiche, enti, organismi e associazioni senza scopo di lucro.

Le persone giuridiche devono nominare un loro rappresentante.

ART.7

E’ prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. La partecipazione alla vita associativa non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tutti i soci, ad eccezione dei minorenni, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell’Associazione con le quote annuali di adesione e con eventuali contributi supplementari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.8

L’ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio con riferimento agli artt. 6 e 7 del presente statuto.

ART.9 – Cessazioni

I soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

ART.10 – Recesso

Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l’Associazione.

ART.11 – Decadenza

Può essere dichiarato decaduto il socio:

  1. a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

 

ART.12 – Esclusione

Può essere escluso il socio:

  1. a) che svolga attività in contrasto con quelle dell’Associazione;
  2. b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
  3. c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

ART.13

Il socio che cessa di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza od esclusione, come pure gli eredi del socio defunto, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Titolo IV

Organi Sociali

ART.14 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente.

ART.15 – Assemblea

L’Assemblea viene convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata a tutti i soci agli indirizzi indicati nel libro soci. Per i soci che ne abbiano comunicati gli indirizzi, il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e garantiscano la prova dell’avvenuta ricezione.

Ogni socio ha un solo voto.

Un terzo dei soci aventi diritto di voto può richiedere la convocazione dell’Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta. Sono compiti dell’Assemblea:

  1. a) deliberare sugli indirizzi generali dell’Associazione;
  2. b) approvare il bilancio annuale consuntivo;
  3. c) nominare i componenti del Direttivo fissandone il numero prima dell’elezione;
  4. d) deliberare su ogni argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo;
  5. e) approvare e modificare i regolamenti;
  6. f) approvare e modificare lo statuto sociale.

ART.16

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o da un socio nominato dall’Assemblea stessa prima dell’inizio dei lavori.

ART.17

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie, di modificazione dello Statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale.

ART.18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea.

Esso dura in carica tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni a un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo, a un direttore, purché soci.

ART.19

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
  2. b) progettare, assegnare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
  3. c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e approvare il bilancio preventivo;
  4. d) convocare le assemblee previste dallo Statuto;
  5. e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci, anche attraverso eventuale regolamento deliberato dal direttivo stesso specialmente in materia di ammissione;
  6. f) fissare la misura delle quote sociali annuali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
  7. g) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l’apertura di conti correnti con Enti finanziatori e/o istituti bancari nell’ambito delle attività sociali;
  8. h) assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera;
  9. i) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all’Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto;
  10. j) approvare regolamenti interni all’Associazione.

ART.20

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando assunte con la maggioranza assoluta dei membri. Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.

Qualora nel corso dell’esercizio venga a mancare qualche membro il Consiglio provvede alla cooptazione. Se viene a mancare la metà dei membri dovrà essere convocata l’Assemblea per la nomina di un nuovo organismo direttivo.

ART.21 – Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo ogni 3 anni, ed è rieleggibile.

Il Vicepresidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità.

Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all’amministratore delegato e/o al Direttore ed eventualmente ad operatori dell’Associazione.

Titolo V

Patrimonio – Esercizio Sociale

ART.22

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

– contributi dei soci;

– contributi di privati;

– contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

– contributi di organismi internazionali;

– donazioni o lasciti testamentari;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L’Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai componenti del Consiglio Direttivo possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre n. 1994 n. 645 e del decreto Legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale della società per azioni.

Gli apparati tecnici di qualsiasi istanza e livello sono costituiti dagli iscritti i quali potranno essere chiamati a svolgere attività continuativa e retribuita secondo i criteri stabiliti da appositi contratti di collaborazione e comunque avendo come riferimento per l’Associazione MLAL Trentino Onlus i limiti massimi di spesa di cui all’art. 10 comma 6 lettera e) del D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni essendo espressamente vietata ogni distribuzione anche indiretta di avanzi di gestione.

Titolo VI

Scioglimento e Liquidazione

ART.23

L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea.

L’Assemblea dei soci si riunisce in seduta straordinaria per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci, in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci.

La deliberazione è presa tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

 

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. Il patrimonio residuo andrà devoluto di preferenza all’Associazione MLAL Onlus di Verona, qualora questa sia ancora in possesso della qualifica di Onlus, o ad organismi indicati dallo stesso MLAL con qualifica di Onlus, comunque sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VII

Clausola compromissoria

ART.24

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra Associazione e soci che insorgessero sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno nominato dalla controparte (l’Associazione oppure il socio in caso di controversie tra soci) il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Pretore competente per territorio.